| 141067 | |
| IDG810602343 | |
| 81.06.02343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moretti Renato
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| Sulla rappresentanza in giudizio degli organi parlamentari
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| nota a Cass. sez. un. civ. 23 marzo 1981, n. 1667
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 1, pag. 1939-1946
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1407
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| L' A. osserva che la questione che ha formato oggetto della decisione
in rassegna non verte sulla facolta' o meno delle Camere di farsi
rappresentare dagli avvocati dello Stato, bensi' sulla applicabilita'
alle medesime dell' art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, che regola i casi
di patrocinio facoltativo a favore delle amministrazioni pubbliche
non statali secondo la procedura di cui alla l. n. 1889 del 1939,
questione questa risolta positivamente dalla Corte. L' A. svolge
pero' alcune osservazioni critiche circa la tesi formulata nella
motivazione della sentenza in esame, rilevando che per le Camere,
come per la Presidenza della Repubblica e per la Corte
Costituzionale, la dizione "amministrazioni dello Stato", che ricorre
all' art. 1 r.d. n. 1611 del 1933, si presenta piu' appropriata con
riferimento ai rispettivi segretariati generali, piuttosto che agli
organi costituzionali in quanto tali; nessuno dubita tuttavia che l'
espressione ricomprenda anche i secondi, come e' nella ratio della
normativa, intesa ad accentrare nell' avvocatura la rappresentanza in
giudizio, sia di ciascuna delle figure soggettive statali dotate di
separata legittimazione, che dello Stato-persona nella sua
unitarieta'.
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| R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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