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141067
IDG810602343
81.06.02343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Renato
Sulla rappresentanza in giudizio degli organi parlamentari
nota a Cass. sez. un. civ. 23 marzo 1981, n. 1667
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 1, pag. 1939-1946
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1407
L' A. osserva che la questione che ha formato oggetto della decisione in rassegna non verte sulla facolta' o meno delle Camere di farsi rappresentare dagli avvocati dello Stato, bensi' sulla applicabilita' alle medesime dell' art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, che regola i casi di patrocinio facoltativo a favore delle amministrazioni pubbliche non statali secondo la procedura di cui alla l. n. 1889 del 1939, questione questa risolta positivamente dalla Corte. L' A. svolge pero' alcune osservazioni critiche circa la tesi formulata nella motivazione della sentenza in esame, rilevando che per le Camere, come per la Presidenza della Repubblica e per la Corte Costituzionale, la dizione "amministrazioni dello Stato", che ricorre all' art. 1 r.d. n. 1611 del 1933, si presenta piu' appropriata con riferimento ai rispettivi segretariati generali, piuttosto che agli organi costituzionali in quanto tali; nessuno dubita tuttavia che l' espressione ricomprenda anche i secondi, come e' nella ratio della normativa, intesa ad accentrare nell' avvocatura la rappresentanza in giudizio, sia di ciascuna delle figure soggettive statali dotate di separata legittimazione, che dello Stato-persona nella sua unitarieta'.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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