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141103
IDG810700151
81.07.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castagnoli Bruno
La Cassazione liquida la figura del coltivatore diretto?
nota a Cass. sez. lav. 16 ottobre 1980, n. 5575
Nuovo dir. agr., an. 8 (1981), fasc. 1, pag. 210-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D91411
L' A. ritiene che la sentenza annotata sostanzialmente svaluti l' importanza del lavoro manuale, o comunque esecutivo, agli effetti della definizione di coltivatore diretto e che, indipendentemente dal problema della unicita' o pluralita' di tale nozione nel nostro ordinamento, possa comunque ricavarsi dalle norme vigenti la necessita' dello svolgimento di un lavoro esecutivo da parte del coltivatore diretto. Osserva che la giurisprudenza ha talvolta attribuito rilievo al lavoro esclusivamente direttivo ed organizzativo, sia pure solo ai fini dell' esclusione della proroga a favore del coltivatore che intenda riprendere il fondo. A suo avviso, il lavoro direttivo ed esecutivo debbono coincidere nella stessa persona, ma ritiene che, per quanto concerne l'impresa familiare, il requisito della tipicita' del lavoro del coltivatore diretto riguardi la famiglia nel suo complesso.
art. 2135 c.c. art. 2 comma 2 d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 4 d.p.r. 16 novembre 1952, n. 1979 art. 1 comma 2 lett. a d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 230 bis c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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