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141108
IDG810602082
81.06.02082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vallebona Antonio
I "precari" delle universita' di fronte alle sezioni unite: brevi note per una lunghissima sentenza
nota a Cass. sez. un. 16 marzo 1981, n. 1484
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1650-1652
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18440; D143
L' A. sottolinea la difficolta' dei giudizi "sintomatici" per la qualificazione di un rapporto, rilevando le contraddizioni della sentenza annotata a proposito dell' affermata distinzione tra i contrattisti, che sarebbero pubblici impiegati, e gli assegnisti e borsisti che non sarebbero tali. L' A. concorda, invece, con l' altra affermazione della sentenza, secondo cui ai precari universitari che svolgono le mansioni tipiche della loro categoria non spetta una retribuzione pari a quella degli assistenti, poiche' il legislatore ha stabilito differenti trattamenti economici in relazione alla diversita' dei diversi compiti istituzionali. Tuttavia, sul punto, la sentenza sembra avere esorbitato dai limiti del regolamento di giurisdizione, superati anche nel negare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con i precari che abbiano di fatto svolto mansioni identiche a quelle degli assistenti. Del resto quest' ultima affermazione sembra, all' A., discutibile anche nel merito, laddove esclude l' applicabilita' al caso in questione del principio dell' art. 2126 c.c., mentre l' avere ammesso l' esperibilita' dell' azione d' ingiustificato arricchimento non basta, come invece ritiene la sentenza, a risolvere i problemi di legittimita' costituzionale (art. 36 Cost.) relativi alla mancata retribuzione della prestazione lavorativa di fatto dei precari.
art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 1 comma 12 l. 19 febbraio 1979, n. 54 art. 2041 c.c. art. 2126 c.c. art. 2129 c.c. art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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