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141111
IDG810602085
81.06.02085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Altavilla Renata
Sindacabilita' dei motivi di licenziamento ex art. 2118 c.c. e sospensione dell' efficacia del licenziamento mediante provvedimento d' urgenza
nota a ord. Pret. Volterra 12 luglio 1980
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1836-1842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D44022
L' A. nel commentare l' ordinanza pretorile in esame muove dalla considerazione che la vigenza di una norma, quale quella sul recesso volontario (art. 2118 c.c.), nata in un sistema profondamente diverso da quello attuale, impone, pur nella consapevolezza che essa ormai regola solo il licenziamento nella piccola impresa un' interpretazione che tenga conto dei valori e dei principi desumibili dal sistema ed in primo luogo dalla Costituzione e dalle leggi speciali limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro. Il licenziamento ex art. 2118 c.c. incontra, in attuazione dell' art. 41 Cost., non solo i limiti contenuti nell' art. 4 legge n. 604 del 1966 e nell' art. 15 dello Statuto dei lavoratori ma anche, stante la natura causale dell' atto di recesso, quelli previsti dal codice civile agli atti di autonomia privata. Essendo applicabili gli artt. 1322, 1343, 1344 e 1345 c.c., il licenziamento deve ritenersi nullo in tutte le ipotesi di causa o motivo illecito e, piu' in generale, ogni qualvolta non sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l' ordinamento giuridico. La declaratoria di nullita', in applicazione del principio generale secondo cui un atto nullo non produce alcun effetto, comporta la prosecuzione del rapporto, anche se, per percepire almeno la retribuzione, il lavoratore illegittimamente licenziato sara' costretto a costituire in mora il creditore (datore di lavoro) inadempiente. E' possibile che il giudice, mediante la concessione del provvedimento d' urgenza, sospenda l' efficacia del licenziamento intimato ex art. 2118 c.c..
art. 700 c.p.c. art. 2118 c.c. art. 41 Cost. l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 9 gennaio 1973, n. 7 art. 1324 c.c. art. 1345 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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