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| IDG810602085 | |
| 81.06.02085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Altavilla Renata
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| Sindacabilita' dei motivi di licenziamento ex art. 2118 c.c. e
sospensione dell' efficacia del licenziamento mediante provvedimento
d' urgenza
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| nota a ord. Pret. Volterra 12 luglio 1980
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1836-1842
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D44022
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| L' A. nel commentare l' ordinanza pretorile in esame muove dalla
considerazione che la vigenza di una norma, quale quella sul recesso
volontario (art. 2118 c.c.), nata in un sistema profondamente diverso
da quello attuale, impone, pur nella consapevolezza che essa ormai
regola solo il licenziamento nella piccola impresa un'
interpretazione che tenga conto dei valori e dei principi desumibili
dal sistema ed in primo luogo dalla Costituzione e dalle leggi
speciali limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro. Il
licenziamento ex art. 2118 c.c. incontra, in attuazione dell' art. 41
Cost., non solo i limiti contenuti nell' art. 4 legge n. 604 del 1966
e nell' art. 15 dello Statuto dei lavoratori ma anche, stante la
natura causale dell' atto di recesso, quelli previsti dal codice
civile agli atti di autonomia privata. Essendo applicabili gli artt.
1322, 1343, 1344 e 1345 c.c., il licenziamento deve ritenersi nullo
in tutte le ipotesi di causa o motivo illecito e, piu' in generale,
ogni qualvolta non sia diretto a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l' ordinamento giuridico. La declaratoria di nullita',
in applicazione del principio generale secondo cui un atto nullo non
produce alcun effetto, comporta la prosecuzione del rapporto, anche
se, per percepire almeno la retribuzione, il lavoratore
illegittimamente licenziato sara' costretto a costituire in mora il
creditore (datore di lavoro) inadempiente. E' possibile che il
giudice, mediante la concessione del provvedimento d' urgenza,
sospenda l' efficacia del licenziamento intimato ex art. 2118 c.c..
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| art. 700 c.p.c.
art. 2118 c.c.
art. 41 Cost.
l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 20 maggio 1970, n. 300
l. 9 gennaio 1973, n. 7
art. 1324 c.c.
art. 1345 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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