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141114
IDG810602088
81.06.02088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tesoriere Giovanni
Questione di carattere sostanziale e processuale in tema di licenziamento di dirigenti di imprese industrialei
nota a Pret. Roma 10 dicembre 1980
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1826-1828
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D446
Secondo la pronuncia annotata, la clausola compromissoria contenuta nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dirigenti del settore assicurativo, devolvendo le controversie in materia di licenziamento ad apposito collegio arbitrale, non distingue tra impugnativa per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Conseguentemente, il collegio arbitrale e' competente a conoscere e a valutare in toto la giustificazione del licenziamento, a meno che le parti non si avvalgano tempestivamente della facolta' di scelta tra soluzione arbitrale ed ordinaria, prevista e garantita dall' art. 5 l. 11 agosto 1973, n. 533. A parere dell' A. solo su di un punto la pronuncia del Pretore di Roma non appare convincente: e precisamente laddove si afferma che sull' indennita' supplementare, avente natura risarcitoria, spettano solo gli interessi legali.
art. 10 l. 16 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 C. Cost. 6 luglio 1972, n. 121 Contr. coll. naz. lav. 4 aprile 1975 (dirigenti imprese industriali) art. 5 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 409 c.p.c. art. 2113 c.c. art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 829 n. 4 c.c. art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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