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141138
IDG810600810
81.06.00810 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Centrone Marino
Commento all' art. 14 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29 febbraio 1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285; sull' occupazione giovanile)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1149-1151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70335
L' A. prende in esame il comma settimo dell' art. 14 il quale ha introdotto, con effetto dal 1979, il principio secondo il quale gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni debbono essere erogati su una sola prestazione quando i titolari godono di piu' pensioni. Il comma ottavo contiene la deroga al principio di non cumulabilita' della quota aggiuntiva, derivante dalla perequazione automatica delle pensioni, con la retribuzione nella ipotesi di lavoratore contitolare di pensione ai superstiti.
art. 14 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 l. 29 febbraio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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