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141143
IDG810600816
81.06.00816 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marzicola Venturino
Commento all' art. 17 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29 febbraio 1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull' occupazione giovanile)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1165-1170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93130; D70
L' art. 17 della presente legge ha inteso ristrutturare la forma assicurativa della previdenza marinara, adottando il regime integrativo dell' assicurazione generale, onde conseguire il miglioramento dei trattamenti pensionistici e sanare, al tempo stesso, la situazione di squilibrio economico delle precedenti gestioni, dovuta principalmente alle difficolta' del settore, ad erogare sufficienti mezzi finanziari, per un' adeguata gestione di bilancio. I lavoratori hanno chiesto il loro completo inserimento nel fondo assicurativo generale, la riforma infatti tende ad eliminare il regime integrativo dei lavoratori marittimi e a realizare la forma assicurativa obbligatoria sia nei confronti dei nuovi iscritti sia nei confronti dei soggetti gia' assicurati. L' A. prende in esame il nuovo rapporto contributivo nel settore marittimo e ne esamina gli espetti particolari ed i lineamenti della riforma delle pensioni marittime.
art. 17 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 l. 29 febbraio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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