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| IDG810600816 | |
| 81.06.00816 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marzicola Venturino
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| Commento all' art. 17 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29 febbraio
1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'
occupazione giovanile)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1165-1170
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D93130; D70
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| L' art. 17 della presente legge ha inteso ristrutturare la forma
assicurativa della previdenza marinara, adottando il regime
integrativo dell' assicurazione generale, onde conseguire il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e sanare, al tempo
stesso, la situazione di squilibrio economico delle precedenti
gestioni, dovuta principalmente alle difficolta' del settore, ad
erogare sufficienti mezzi finanziari, per un' adeguata gestione di
bilancio. I lavoratori hanno chiesto il loro completo inserimento nel
fondo assicurativo generale, la riforma infatti tende ad eliminare il
regime integrativo dei lavoratori marittimi e a realizare la forma
assicurativa obbligatoria sia nei confronti dei nuovi iscritti sia
nei confronti dei soggetti gia' assicurati. L' A. prende in esame il
nuovo rapporto contributivo nel settore marittimo e ne esamina gli
espetti particolari ed i lineamenti della riforma delle pensioni
marittime.
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| art. 17 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
l. 29 febbraio 1980, n. 33
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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