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141144
IDG810600817
81.06.00817 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rizzo Pietro
Commento all' art. 21 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29 febbraio 1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull' occupazione giovanile)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1171-1175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7023
La norma dispone in sostanza che l' INPS garantisca, fin dove la scienza e la tecnica lo consentono, l' integrita' fisica e la piena produttivita' dei lavoratori assicurati; e l' attivita' con la quale l' INPS realizza la prevenzione e la cura dell' invalidita' si concreta essenzialmente nella concessione delle cure balneo-termali. L' A. osserva che e' impossibile garantire a tutti i termandi le prestazioni accessorie dell' INPS, per cui si rende necessario operare una distinzione degli utenti in modo da addivenire ad una soluzione intermedia; la soluzione offerta si basa su due punti fondamentali: un concorso per le spese di soggiorno agli utenti i cui redditi non superino un certo importo; un' organica assegnazione dei termandi, ottenuta mediante intese tra le Regioni, che assicuri un' equa distribuzione tra i vari complessi termali ovunque ubicati.
art. 24 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 l. 29 febbraio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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