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| IDG810600818 | |
| 81.06.00818 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sorrentini Arnaldo
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| Commento all' art. 23 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29 febbraio
1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'
occupazione giovanile)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1175-1182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7033
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| La norma in commento ha avuto vita brevissima, essendo stato gia'
abrogata con effetto dalla sua prevista data di entrata in vigore
dall' art. 3 l. n. 146/1980. Il contenuto della disposizione e' stato
in realta' integralmente riassorbito dalla norma abrogatrice e dalla
stessa sotto forma diversa riprodotto. Ad avviso dell' A. e'
opportuno rapportare stabilmente ed in via permanente il minimo
imponibile ai minimi di pensione; tale soluzione varrebbe ad
eliminare in via definitiva il continuo ricorso da parte del
legislatore a norme volte ad aggiornare gli importi delle detrazioni
fiscali ovvero ad introdurne nuove; si darebbe inoltre concreto
inizio a quella opera di coordinamento tra legislazione tributaria e
previdenziale.
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| art. 23 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
l. 29 febbraio 1980, n. 33
art. 3 l. 24 aprile 1980, n. 146
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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