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| IDG810600820 | |
| 81.06.00820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Botta Michele
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| Commento all' art. 23 quinquies d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 e l. 29
febbraio 1980, n. 33 (provvedimenti per il finanziamento del servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
di lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'
occupazione giovanile)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1194-1200
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7022
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| La norma in esame affida l' accertamento, la riscossione ed il
recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia
relativi a periodi di paga fino al 31/12/79 all' INPS, che subentra
agli enti mutualistici disciolti anche nelle azioni di surrogazione
di cui all' art. 1916 c.c.. L' A. si pone il problema sull'
attribuzione degli adempimenti indicati dall' articolo in esame
importi un mero conferimento dei poteri ovvero il conferimento della
titolarita' dei rapporti giuridici in capo all' INPS, e nel caso
ultimo se la successione dell' istituto nei rapporti giuridici in
discorso avvenga a titolo particolare o universale. Il corretto
inquadramento del fatto successorio prodotto dalla norma assume
grande rilievo sul piano processuale, dato che, come si trasmettono i
diritti con le relative azioni, cosi' si trasmettono anche le
relative posizioni processuali che si fossero gia' prodotte. L' A.
pone in rilievo l' importanza della successione nelle c.d. azioni di
surrogazione e si sofferma sulle norme e modalita' di applicazione
alla riscossione dei contributi pregressi: in particolare sulla
disciplina intrinseca dell' obbligazione contributiva trasferita. L'
ultimo comma dell' articolo dispone un ampliamento dei termini
prescrizionali dei contributi di malattia.
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| art. 23 quinquies d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
l. 29 febbraio 1980, n. 33
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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