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141163
IDG810601713
81.06.01713 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciaccia Cavallari Bona
Commenti agli artt. 2 e 3 l. 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dall' autorita' giudiziaria)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 2, pag. 300-301
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40207; D61420; D61422; D6143
L' A. sottolinea la centralita' dell' art. 2, nel quale si dispone che la misura dei compensi per i periti e' stabilita con tabelle appositamente approntate. Critica poi il secondo comma dello stesso articolo, che rimette all' apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione degli "onorari variabili": egli afferma infatti che il giudice, privo di approfondita competenza nella materia conosciuta dal perito, non potra' valutare appieno le difficolta' del compito di costui. Illustra quindi, in breve, il contenuto del comma 3 dell' art. 2, che, nel caso di urgenza dell' adempimento, prevede un aumento degli onorari. Circa l' art. 3, che stabilisce l' applicazione analogica degli onorari fissi e variabili alle prestazioni analoghe, l' A. evidenzia ancora le difficolta' che il magistrato incontrera' nell' individuare il rapporto di analogia.
art. 2 l. 8 luglio 1980, n. 319 art. 3 l. 8 luglio 1980, n. 319
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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