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141184
IDG810601768
81.06.01768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mammone Giovanni
Tempestivita' dell' appello in controversie di lavoro
nota a Cass. 21 maggio 1980, n. 3333
Dir. lav., an. 55 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 138-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192; D4212
Il principio enunciato nella sentenza annotata, secondo cui nelle controversie individuali di lavoro l' appello e' tempestivamente proposto all' atto del deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, comporta una serie di conseguenze logiche e processuali oggetto di una vasta elaborazione giurisprudenziale. In primo luogo, osserva l' A., si e' ritenuto che l' appello proposto con citazione, anziche' con ricorso, sia ammissibile solo se tempestivamente depositato nei termini perentori di cui all' art. 434 c.p.c.. Importanti appaiono poi le conclusioni cui e' giunta la giurisprudenza in tema di procedibilita' dell' appello: dopo una prima valutazione rigoristica, per cui fu ritenuto improcedibile l' appello qualora, oltre al ricorso, non fosse stato depositato contestualmente il fascicolo di parte e la sentenza di primo grado, la Cassazione chiari' come la costituzione dell' appellante richieda soltanto il deposito del ricorso, a differenza di quanto richiede la costituzione dell' appellato.
art. 435 comma 3 c.p.c. art. 348 c.p.c. art. 434 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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