Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


141189
IDG810601923
81.06.01923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tosi Andrea
La malattia "tradizionale" e l' eccessiva morbilita' del lavoratore nel sistema dell' art. 2110 c.c.
nota a Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2073
Riv. dir. lav., an. 32 (1980), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 238-255
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D74470; D746
La sentenza annotata afferma la sospensione del potere di recesso del datore di lavoro durante il periodo di malattia del lavoratore, potere che risorge non appena sia decorso il periodo di "comporto". In contrasto con questa interpretazione l' A. ritiene piu' corretta la tesi secondo cui la risoluzione del rapporto deve essere inquadrata nella disciplina generale del licenziamento regolata dalla legge n. 604/1966, in quanto all' inadempimento del prestatore, in diritto del lavoro, si applicano soltanto i principi della giusta causa e del giustificato motivo, e non il principio dell' impossibilita' sopravvenuta. In particolare, nel caso che la malattia superi il periodo di comporto o in ipotesi di eccessiva morbilita', sussistono gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; il giudice che sia chiamato a sindacare in merito dovra' accertare la durata stessa del comporto. Non trovando una norma specifica nell' accordo collettivo dovra' utilizzare i residui criteri indicati dall' art. 2110 c.c., e cioe' l' equita'.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati