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| IDG810601923 | |
| 81.06.01923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tosi Andrea
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| La malattia "tradizionale" e l' eccessiva morbilita' del lavoratore
nel sistema dell' art. 2110 c.c.
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| nota a Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2073
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| Riv. dir. lav., an. 32 (1980), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 238-255
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D74470; D746
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| La sentenza annotata afferma la sospensione del potere di recesso del
datore di lavoro durante il periodo di malattia del lavoratore,
potere che risorge non appena sia decorso il periodo di "comporto".
In contrasto con questa interpretazione l' A. ritiene piu' corretta
la tesi secondo cui la risoluzione del rapporto deve essere
inquadrata nella disciplina generale del licenziamento regolata dalla
legge n. 604/1966, in quanto all' inadempimento del prestatore, in
diritto del lavoro, si applicano soltanto i principi della giusta
causa e del giustificato motivo, e non il principio dell'
impossibilita' sopravvenuta. In particolare, nel caso che la malattia
superi il periodo di comporto o in ipotesi di eccessiva morbilita',
sussistono gli estremi del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento; il giudice che sia chiamato a sindacare in merito
dovra' accertare la durata stessa del comporto. Non trovando una
norma specifica nell' accordo collettivo dovra' utilizzare i residui
criteri indicati dall' art. 2110 c.c., e cioe' l' equita'.
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| art. 2110 c.c.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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