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141199
IDG810601933
81.06.01933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Isenburg Luisa
Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di clausole di durata minima
nota a Cass. sez. lav. 12 aprile 1980, n. 2365
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 136-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74464; D74700
Nella sentenza annotata si afferma che, qualora ad un contratto individuale di lavoro venga apposta una clausola di durata minima garantita, sorge un rapporto a tempo indeterminato e la clausola si configura come clausola di relativa stabilita'. Ben diverso, osserva l' A., e' il contratto a termine, poiche' il termine limita la facolta' di entrambe le parti di recedere liberamente dal contratto, mentre la clausola di durata minima puo' esserevalidamente stipulata solo se e' a favore del lavoratore. Ne consegue che, in caso di licenziamento del lavoratore prima della durata minima stabilita e senza giusta causa, il risarcimento deve essere equivalente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto fosse continuato fino alla scadenza.
l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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