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141200
IDG810601934
81.06.01934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lasagno Bruno
Sospensione dell' esecuzione ex art. 431 c.p.c. e reintegrazione del lavoratore
nota a ord. Trib. Torino 23 ottobre 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 240-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763; D4170
Con l' ordinanza annotata si ammette la sospensione, ai sensi dell' art. 431 c.p.c., della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado emessa a termini dell' art. 18 legge n. 300/170. Tale decisione, osserva l' A., e' inaccettabile, poiche' il citato art. 431 si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna per crediti di lavoro, e non puo' essere analogicamente esteso alla fattispecie della reintegrazione del lavoratore. Inoltre l' inibitoria puo' essere concessa solo in presenza del requisito del gravissimo danno derivante alla parte soccombente dall' esecuzione del provvedimento impugnato, danno che non puo' ritenersi, nel caso in esame, meritevole di tutela, in quanto deriva da un comportamento volutamente difforme da quello previsto e stabilito dall' ordinamento
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 431 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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