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141201
IDG810601935
81.06.01935 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Loi Maria Leonarda
Una nuova decisione della Corte Costituzionale sul rapporto di lavoro in prova
nota a C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 189
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 24-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D733
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale affronta numerose questioni attinenti al rapporto di lavoro in prova, in particolare l' esclusione del diritto al conseguimento dell' indennita' di anzianita' e dell' indennita' sostitutiva delle ferie non godute, e l' esclusione dell' obbligo della motivazione in caso di recesso nel corso del rapporto o al termine dell' esperimento. Condivisibile, per il primo gruppo di questioni, osserva l' A., e' la prununcia di incostituzionalita', dal momento che, indipendentemente dall' esito della prova, il rapporto richiede l' adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali a quelle fornite dagli altri lavoratori. In relazione al secondo gruppo di problemi la Corte non perviene ad una auspicata estensione delle norme sui licenziamenti individuali, ma si limita a creare precisi limiti alla discrezionalita' del recesso da parte dell' imprenditore, potendo il lavoratore dimostrare il positivo superamento della prova o l' illiceita' del motivo. Resta quindi una disparita' di trattamento che non si giustifica, poiche' le peculiarita' del rapporto di lavoro in prova non risultano certo incompatibili con le limitazioni normative alla facolta' di recesso del datore di lavoro.
art. 2096 c.c. art. 2120 c.c. art. 2109 c.c. art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 3 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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