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| IDG810601935 | |
| 81.06.01935 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Loi Maria Leonarda
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| Una nuova decisione della Corte Costituzionale sul rapporto di lavoro
in prova
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| nota a C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 189
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag.
24-30
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D733
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| Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale affronta numerose
questioni attinenti al rapporto di lavoro in prova, in particolare l'
esclusione del diritto al conseguimento dell' indennita' di
anzianita' e dell' indennita' sostitutiva delle ferie non godute, e
l' esclusione dell' obbligo della motivazione in caso di recesso nel
corso del rapporto o al termine dell' esperimento. Condivisibile, per
il primo gruppo di questioni, osserva l' A., e' la prununcia di
incostituzionalita', dal momento che, indipendentemente dall' esito
della prova, il rapporto richiede l' adempimento di normali
prestazioni di lavoro, uguali a quelle fornite dagli altri
lavoratori. In relazione al secondo gruppo di problemi la Corte non
perviene ad una auspicata estensione delle norme sui licenziamenti
individuali, ma si limita a creare precisi limiti alla
discrezionalita' del recesso da parte dell' imprenditore, potendo il
lavoratore dimostrare il positivo superamento della prova o l'
illiceita' del motivo. Resta quindi una disparita' di trattamento che
non si giustifica, poiche' le peculiarita' del rapporto di lavoro in
prova non risultano certo incompatibili con le limitazioni normative
alla facolta' di recesso del datore di lavoro.
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| art. 2096 c.c.
art. 2120 c.c.
art. 2109 c.c.
art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 3 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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