Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


141202
IDG810601936
81.06.01936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
Nuovi insegnamenti della Cassazione sul diritto di ripresa del concedente che sia o sia stato coltivatore diretto
nota a Cass. sez. lav. 16 ottobre 1980, n. 5575 Cass. sez. lav. 3 marzo 1980, n. 1421
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 260-262
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91411; D9125
Secondo le sentenze annotate il bracciante concedente di un fondo coltivato da un mezzadro, colono od affittuario deve attendere, per la restituzione del proprio terreno, la cessazione della proroga; mentre ogni imprenditore agricolo deve essere considerato coltivatore diretto e fruire del diritto di ripresa. Per quanto riguarda il primo punto, osserva l' A., cio' che il legislatore appare richiedere e' soltanto l' odierna o passata appartenenza al ceto dei manuali coltivatore della terra, tali in un proprio, o in un altrui fondo, anche se come associati o come dipendenti. Non si vede quindi quale diversita' dei braccianti, rispetto ai coltivatori diretti, possa giustificare un diverso trattamento nei confronti dei primi. Identificare poi il coltivatore diretto con l' imprenditore agricolo tout court e' un equivoco cosi' grave e manifesto, conclude l' A., da non meritare neppure alcuna argomentazione in merito.
art. 1 comma 2 lett. a d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 2 l. 10 maggio 1978, n. 176 art. 2083 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati