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141212
IDG810601993
81.06.01993 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coltro Campi Cesare
Riporto fallimento (e compensazione): una controversia risolta e alcuni problemi aperti
nota a Cass. 10 marzo 1975, n. 882
Banca borsa tit. cred., an. 39 (1976), pt. 2, pag. 20-34
D31703; D31332
Pienamente concordando con la sentenza annotata, l' A. sostiene che in tema di riporto se uno dei contraenti, prima della scadenza, fallisce, si applica l' art. 76 l. fall., per cui il contratto si risolve. La norma si applica anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa nonche' ai riporti non di borsa e su titoli non quotati. Da disattendere, secondo l' A., l' opinione di chi vuole applicare al riporto l' art. 72 o 73 legge citata per l' iniquita' che ne deriverebbe per il contraente in bonis e a solo favore del curatore.
art. 76 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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