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141222
IDG810602249
81.06.02249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abbatescianni Girolamo
Provvedimenti di urgenza e fidejussioni bancarie di buona esecuzione
nota a Pret. Ferrara 9 dicembre 1980 Pret. Reggio Emilia 23 aprile 1979
Foro pad., an. 35 (1980), fasc. 10/12, pt. 1, pag. 383-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D30680
L' A. rileva che il tema affrontato dai due provvedimenti e' quello delle c.d. performance bond o garanzie di buona esecuzione che si distinguono in performance bond on default e on demand a seconda che la fidejussione sia esigibile dietro dimostrazione dell' inadempimento contrattuale oppure su semplice richiesta del beneficiario. Si tratta di fidejussioni bancarie che uno dei contraenti si impegna a far rilasciare dalla sua banca alla banca dell' altro contraente, al fine di garantire le sue obbligazioni. Corretta e' la definizione data dal Pretore di Ferrara al rapporto tra obbligato principale e banca, quale rapporto di mandato, come corretta risulta la limitazione del contraddittorio nella fase del procedimento cautelare all' obbligato principale e all' istituto di credito. Lascia invece perplessi la soluzione accolta dal Pretore di Reggio Emilia in merito alla eccezione di nullita' della notificazione alla Ports & Shipping. Non si vede infatti perche' il giudice abbia applicato solo l' art. 157 comma 2 c.p.c. al fine di escludere l' interesse della Mercantile Bank ad eccepire la nullita' della notifica e non anche l' art. 164 c.p.c. rilevando d' ufficio tale nullita'.
art. 1941 c.c. art. 700 c.p.c. art. 157 c.p.c. art. 164 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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