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141267
IDG810602400
81.06.02400 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
Sull' impugnabilita' del provvedimento che, ai sensi dell' art. 14 l. 11 agosto 1973, liquida i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
nota a Cass. 11 maggio 1981, n. 3123
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 10, pt. 1, pag. 2242-2252
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4043
Prima di ogni altra considerazione, l' A. sottolinea la gravita' dell' attuale mancanza di una legge organica in materia di patrocinio a spese dello Stato, cui si devono l' incompletezza e l' imperfezione degli istituti via via introdotti a titolo temporaneo. Successivamente egli affronta con particolare attenzione la tematica relativa agli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio, per giungere al problema specifico della procedura per la liquidazione dei compensi al difensore delle parti ammesse. A questo proposito, oltre ad indicare i piu' interessanti tra i dubbi ancora irrisolti, definisce la parte ammessa al beneficio come estranea al rapporto costituitosi tra difensore e Stato; esamina la natura del provvedimento con il quale il giudice liquida i compensi d' ufficio, anche alla luce di altri provvedimenti in tema di liquidazione spese, indennita' e compensi. In conclusione esclude, cosi' come pare fare in sostanza la sentenza commentata, che tale provvedimento, avente natura giurisdizionale, possa essere impugnato con i mezzi ordinari.
art. 409 c.p.c. art. 442 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3282 art. 739 c.p.c. art. 75 disp. att. c.p.c. art. 91 c.p.c. art. 92 c.p.c. art. 93 c.p.c. art. 614 c.p.c. art. 642 c.p.c. art. 611 c.p.c. art. 633 comma 2 c.p.c. art. 52 disp. att. c.p.c. art. 53 disp. att. c.p.c. art. 107 disp. att. c.p.c. l. 13 giugno 1942, n. 794 art. 111 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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