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141280
IDG810602438
81.06.02438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Porcelluzzi Domenico
Brevi osservazioni sull' art. 437 comma 2 c.p.c.
nota a Trib. Napoli 30 ottobre 1979, n. 6027
Dir. giur., s. 3, an. 37 (1981), fasc. 3, pag. 673-678
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42112
Esaminando l' art. 437 comma 2 c.p.c., l' A. afferma di ritenere che sia piu' rispondente allo spirito dell' intera normativa del processo del lavoro e del rito di cui alla l. 392/78 ritenere che nuove prove in appello possano essere introdotte solo se indispensabili, senza distinzione tra prove precostituite e costituende. L' argomento viene approfondito anche attraverso vaste notazioni di dottrina e di giurisprudenza. In conclusione, un breve riferimento alla sentenza n. 22/80 della Cassazione in tema di locazione.
art. 184 c.p.c. art. 354 c.p.c. art. 415 n. 5 c.p.c. art. 416 comma 3 c.p.c. l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 437 c.p.c. C. Cost. 27 febbraio 1980, n. 22
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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