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141284
IDG811200766
81.12.00766 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo C.E.
Nota a Cons. Stato ad. plen. 7 novembre 1980, n. 146
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 2-3
D15314; D40730; D4205
La sentenza annotata in tema di procedimento giurisdizionale amministrativo afferma il principio che la notificazione del ricorso in appello, in mancanza di norme specifiche, ricade sotto la disciplina dell' art. 330 c.p.c. e pertanto e' valida, anche se effettuata a mani proprie presso la residenza, e non il domicilio eletto, del procuratore costituito in giudizio. L' A. consente con la decisione, ma non con la motivazione della sentenza, in quanto l' art. 330, quando parla di residenza, si riferisce alla residenza della parte e non e non alla residenza del procuratore costituito.
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