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141285
IDG811200767
81.12.00767 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara R.
Nota a Cons. Stato sez. IV 22 aprile 1980, n. 410
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 13-15
D1113; D15310; D12002
La sentenza annotata stabilisce il principio che, nel caso in cui un privato prenota presso la Zecca un quantitativo di serie di monete, dietro versamento anticipato del dovuto, il prenotatario e' portatore di un interesse legittimo giuridicamente protetto; pertanto, il foro competente, in caso di controversia, e' il giudice amministrativo. Entrando nel merito, la sentenza stabilisce inoltre il principio che un successivo decreto puo' limitare l' autorizzazione gia' concessa a vendere, un numero illimitato di serie monetarie, riducendo tale numero ad un massimo di 3.000. In questo caso il privato che avesse prenotato un numero superiore, deve sottostare al decreto successivo non essendo portatore di un diritto soggettivo perfetto, ma solo di un interesse legittimo. L' A. non consente con il Consiglio di Stato in quanto, secondo lui, la fattispecie si concreterebbe nella promessa, dietro pagamento, a vendere cosa futura, e rientrerebbe quindi nella figura di un contratto privato vero e proprio, fonte di diritti soggettivi perfetti.
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