| La sentenza annotata stabilisce il principio che, nel caso in cui un
privato prenota presso la Zecca un quantitativo di serie di monete,
dietro versamento anticipato del dovuto, il prenotatario e' portatore
di un interesse legittimo giuridicamente protetto; pertanto, il foro
competente, in caso di controversia, e' il giudice amministrativo.
Entrando nel merito, la sentenza stabilisce inoltre il principio che
un successivo decreto puo' limitare l' autorizzazione gia' concessa a
vendere, un numero illimitato di serie monetarie, riducendo tale
numero ad un massimo di 3.000. In questo caso il privato che avesse
prenotato un numero superiore, deve sottostare al decreto successivo
non essendo portatore di un diritto soggettivo perfetto, ma solo di
un interesse legittimo. L' A. non consente con il Consiglio di Stato
in quanto, secondo lui, la fattispecie si concreterebbe nella
promessa, dietro pagamento, a vendere cosa futura, e rientrerebbe
quindi nella figura di un contratto privato vero e proprio, fonte di
diritti soggettivi perfetti.
| |