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141286
IDG811200768
81.12.00768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cainello G.
Nota a delib. C. Conti 21 dicembre 1978, n. 932
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 30-35
D1100; D14315
La sentenza annotata stabilisce il principio che, nel caso di crediti per emolumenti di dipendenti statali, si applica la prescrizione breve di 2 anni, come previsto dall' art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295. Tuttavia tale prescrizione va considerata, come ius singulare, nel senso che non puo' essere applicata tutte le volte che, oltre ad un credito relativo ad emolumenti di un dipendente statale, si e' in presenza anche di una controversia che non rende pacifico il diritto medesimo. In quest' ultimo caso, l' art. 2 citato, non e' piu' applicabile, e si deve ricorrere ai principi generali sulla prescrizione: che prevedono la prescrizione decennale in caso di credito di dipendenti privati e di 5 anni nel caso di pubblici impiegati, dipendenti da enti diversi dallo Stato. Pertanto nella fattispecie, poiche' si e' in presenza di controversia nell' ammontare degli straordinari a dirigenti statali, non si applica la prescrizione breve di 2 anni, ma quella quinquennale propria delle altre categorie di dipendenti pubblici. L' A. non si pronuncia sul merito della sentenza ma riporta gli estremi di numerose sentenze di Tribunali Amministrativi che in vario modo si sono occupati sia del problema della prescrizione breve di due anni applicabile ai dipendenti statali, sia del quantum spettante per lavoro straordinario ai dirigenti statali (se debba o meno comprendere anche l' indennita' di funzione).
Cons. Stato sez. IV 27 novembre 1979, n. 1109 Cons. Stato Ad. plen. 22 febbraio 1980, n. 9 Cons. Stato sez. IV 22 febbraio 1980, n. 103 Cons. Stato sez. IV 26 luglio 1979, n. 607 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295
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