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| IDG811200768 | |
| 81.12.00768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cainello G.
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| Nota a delib. C. Conti 21 dicembre 1978, n. 932
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 30-35
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| D1100; D14315
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| La sentenza annotata stabilisce il principio che, nel caso di crediti
per emolumenti di dipendenti statali, si applica la prescrizione
breve di 2 anni, come previsto dall' art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939,
n. 295. Tuttavia tale prescrizione va considerata, come ius
singulare, nel senso che non puo' essere applicata tutte le volte
che, oltre ad un credito relativo ad emolumenti di un dipendente
statale, si e' in presenza anche di una controversia che non rende
pacifico il diritto medesimo. In quest' ultimo caso, l' art. 2
citato, non e' piu' applicabile, e si deve ricorrere ai principi
generali sulla prescrizione: che prevedono la prescrizione decennale
in caso di credito di dipendenti privati e di 5 anni nel caso di
pubblici impiegati, dipendenti da enti diversi dallo Stato. Pertanto
nella fattispecie, poiche' si e' in presenza di controversia nell'
ammontare degli straordinari a dirigenti statali, non si applica la
prescrizione breve di 2 anni, ma quella quinquennale propria delle
altre categorie di dipendenti pubblici. L' A. non si pronuncia sul
merito della sentenza ma riporta gli estremi di numerose sentenze di
Tribunali Amministrativi che in vario modo si sono occupati sia del
problema della prescrizione breve di due anni applicabile ai
dipendenti statali, sia del quantum spettante per lavoro
straordinario ai dirigenti statali (se debba o meno comprendere anche
l' indennita' di funzione).
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| Cons. Stato sez. IV 27 novembre 1979, n. 1109
Cons. Stato Ad. plen. 22 febbraio 1980, n. 9
Cons. Stato sez. IV 22 febbraio 1980, n. 103
Cons. Stato sez. IV 26 luglio 1979, n. 607
r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295
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