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141287
IDG811200769
81.12.00769 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano A.
Nota a TAR PI 31 ottobre 1979, n. 488
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 44-51
D18115; D031; D032
La sentenza annotata afferma il principio della illegittimita' della deliberazione comunale che fissi un giorno infrasettimanale in cui i negozi possano chiudere a orario intero. Inoltre afferma il principio della illegittimita' dell' atto regionale che autorizzi i comuni a fissare tale giorno di chiusura ad orario intero, e cio' perche', le Regioni a statuto ordinario non hanno in materia di commercio alcuna competenza legislativa, ma solo una competenza amministrativa. D' altronde tale ultima competenza, nello specifico caso dell' orario, manca di discrezionalita', essendo l' art. 1 della legge 2, luglio 1971, n. 558, che prevede unicamente la chiusura per mezza giornata, inderogabile e tassativo. Diversa la situazione nelle Regioni a statuto speciale, dove, invece, tale competenza e' legislativa. L' A. mette in rilievo la logica che sottosta' alla sentenza, e pur facendo notare che dopo l' entrata in vigore del D.P.R. 616 del 24/7/1977 la fissazione dell' orario dei negozi e' di competenza comunale, ritiene che i comuni debbano operare secondo "criteri fissati delle regioni". D' altronde poiche' le regioni non hanno in materia di commercio autonomia legislativa, quando tali criteri sono gia' fissati dalla legge in modo tassativo, come nel caso dell' art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, le regioni non possono che ricalcare i criteri statali.
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 28 luglio 1971, n. 558
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