| La sentenza annotata afferma il principio della illegittimita' della
deliberazione comunale che fissi un giorno infrasettimanale in cui i
negozi possano chiudere a orario intero. Inoltre afferma il principio
della illegittimita' dell' atto regionale che autorizzi i comuni a
fissare tale giorno di chiusura ad orario intero, e cio' perche', le
Regioni a statuto ordinario non hanno in materia di commercio alcuna
competenza legislativa, ma solo una competenza amministrativa. D'
altronde tale ultima competenza, nello specifico caso dell' orario,
manca di discrezionalita', essendo l' art. 1 della legge 2, luglio
1971, n. 558, che prevede unicamente la chiusura per mezza giornata,
inderogabile e tassativo. Diversa la situazione nelle Regioni a
statuto speciale, dove, invece, tale competenza e' legislativa. L' A.
mette in rilievo la logica che sottosta' alla sentenza, e pur facendo
notare che dopo l' entrata in vigore del D.P.R. 616 del 24/7/1977 la
fissazione dell' orario dei negozi e' di competenza comunale, ritiene
che i comuni debbano operare secondo "criteri fissati delle regioni".
D' altronde poiche' le regioni non hanno in materia di commercio
autonomia legislativa, quando tali criteri sono gia' fissati dalla
legge in modo tassativo, come nel caso dell' art. 1 della legge 28
luglio 1971, n. 558, le regioni non possono che ricalcare i criteri
statali.
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