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141288
IDG811200770
81.12.00770 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR LA sez. III 22 ottobre 1979, n. 680
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 52-55
D18303; D15302
La sentenza annotata afferma che il ricorso contro l' atto di esclusione da una squadra del C.O.N.I. ricade sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, pur essendo questo atto proprio di un ordinamento sportivo non statale. Infatti il soggetto destinatario dell' atto, iscritto alla federazione sportiva, e' portatore di un interesse legittimo non diversamente da qualsiasi altro cittadino, che venga in rapporto con C.O.N.I., che e' ente parastatale. L' A. dissente dalle conclusioni della sentenza, affermando che l' ordinamento sportivo e' un ordinamento autonomo, riconosciuto dall' ordinamento statale, e pertanto nel caso in esame devono essere applicati i principi della pluralita' degli ordinamenti giuridici, che escludono l' applicazione, sic et simpliciter, dei principi del diritto amministrativo statale, alle posizioni giuridiche interne all' ordinamento sportivo.
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
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