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141290
IDG811200772
81.12.00772 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR AB 14 marzo 1979, n. 109
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 58-60
D12006
La sentenza annotata afferma il principio che e' legittimo il provvedimento comunale di occupazione di un' area di proprieta' privata per la realizzazione di un parco pubblico, nel quale il terreno da occupare e' individuato mediante le indicazioni catastali e della sua estensione, senza la previa redazione dello stato di consistenza. E' cio' in base alla nuova normativa (art. 3 legge n. 1 del 1978) in tema di espropiazione per utilita' pubblica, che ha profondamente innovato, sia la' dove dispone la possibilita' di delega alla giunta municipale sia la' dove ammette che l' atto di ricognizione della consistenza dell' immobile, assoggettato all' espropriazione, possa essere effettuato anche posteriormente all' atto, purche' prima dell' immissione nel possesso. La medesima sentenza poi afferma anche il principio che gli atti dei sindaci non siano assoggettabili al controllo preventivo di legittimita' degli organi competenti, a differenza di quanto la giurisprudenza ritiene debba avvenire, per i presidenti delle Giunte Provinciali. L' A. brevemente mette in evidenza a margine, che, dato per valido il principio proposto dalla sentenza, gli eventuali vizi dell' atto di ricognizione non inficierebbero il decreto di espropriazione, ma, semmai solo l' immissione nel possesso del bene. Per quanto riguarda il secondo principio l' A. rileva come la giurisprudenza sia costante nell' affermarlo, se si esclude l' isolata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque 6 giugno 1976 n. 18, che, al contrario, sostiene l' assoggettabilita' al controllo di legittimita', anche dei provvedimenti del Sindaco.
l. 3 gennaio 1978, n. 1
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