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141291
IDG811200774
81.12.00774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
nota a Cons. Stato ad. plen. 28 ottobre 1980
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 72-74
D15314; D15310
L' annotata sentenza stabilisce il principio che il giudice di appello deve rilevare di ufficio, con priorita' rispetto alle questioni sollevate con gli appelli principali e incidentali dalle parti, il difetto di valida costituzionle del rapporto di processuale di primo grado. Nella specie, la mancata notifica dell' atto di impugnazione di delibera del Comune di Roma, al medesimo Comune, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale in prima istanza, e costituisce vizio rilevabile d' ufficio anche dal giudice d' appello poiche' inficia tutto il prosieguo degli atti processuali di I grado e II grado. L' A. annota brevemente la sentenza senza pronunciarsi nel merito, rilevando pero' che lo stesso Consiglio di Stato attraverso le sez. IV e V si e' pronunciato sulla questione in maniera difforme.
Cons. Stato sez. IV 22 febbraio 1980, n. 114 Cons. Stato sez. V 19 ottobre 1976, n. 1286
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