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141296
IDG811200779
81.12.00779 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR FV 29 maggio 1979, n. 82;TAR LO 17 maggio 1979, n. 279.
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 113-116
D1432; D14315; D14326
Le sentenze annotate stabiliscono il principio che hanno diritto al trattamento economico conseguente all' astenzione obbligatoria dal lavoro per parto, l' insegnante supplente presso una scuola materna e l' insegnante supplente presso una scuola media, che non abbiano potuto prendere servizio per il sopravvenire dell' inizio del periodo obbligatorio di interdizione del lavoro. L' A. concorda col principio affermato dalle sentenze e riporta giurisprudenza, nel senso piu' favorevole alla lavoratrice, anche per il caso del contratto a termine.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204
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