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141297
IDG811200780
81.12.00780 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari C.
Nota a TAR LA 18 aprile 1979, n. 256
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 116-126
D14315; D14105
La sentenza annotata stabilisce che l' assegno riassorbibile ad personam che viene erogato ai conservatori dei registri immobiliari, in sostituzione dei maggiori emolumenti precedentemente percepiti, spetta solo nella misura necessaria ad assicurare loro il trattamento economico onnicomprensivo pari all' importo complessivo dello stipendio e dell' indennita' di funzione del primo dirigente all' inizio della seconda classe. La sentenza stabilisce inoltre che e' manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' sollevata relativamente al limite di retribuzione sopra indicato, nel senso che vi sarebbe violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost.. L' A. annota ampiamente la sentenza e sostiene che le vicende storiche, che hanno accompagnato la figura del conservatore dei registri immobiliari, delineano una tendenza legislativa a trasformare tale figura da "privato incaricato di pubblico servizio", retribuito solo in parte dallo Stato, a impiegato pubblico. Quest' ultima concezione sembra ora prevalere e la norma in questione, che abolisce l' ultimo residuo di retribuzione variabile, conferma quest' assunto. Quanto poi alla questione di incostituzionalita' l' A. rileva che essa e' proponibile, probabilmente, sotto altra forma, cioe' partendo dall' obbligo di cauzione che ancora permane a carico dei conservatori dei registri immobiliari.
l. 15 novembre 1973, n. 734
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