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| IDG811200780 | |
| 81.12.00780 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montanari C.
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| Nota a TAR LA 18 aprile 1979, n. 256
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 116-126
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| D14315; D14105
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| La sentenza annotata stabilisce che l' assegno riassorbibile ad
personam che viene erogato ai conservatori dei registri immobiliari,
in sostituzione dei maggiori emolumenti precedentemente percepiti,
spetta solo nella misura necessaria ad assicurare loro il trattamento
economico onnicomprensivo pari all' importo complessivo dello
stipendio e dell' indennita' di funzione del primo dirigente all'
inizio della seconda classe. La sentenza stabilisce inoltre che e'
manifestamente infondata la questione di incostituzionalita'
sollevata relativamente al limite di retribuzione sopra indicato, nel
senso che vi sarebbe violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost.. L' A.
annota ampiamente la sentenza e sostiene che le vicende storiche, che
hanno accompagnato la figura del conservatore dei registri
immobiliari, delineano una tendenza legislativa a trasformare tale
figura da "privato incaricato di pubblico servizio", retribuito solo
in parte dallo Stato, a impiegato pubblico. Quest' ultima concezione
sembra ora prevalere e la norma in questione, che abolisce l' ultimo
residuo di retribuzione variabile, conferma quest' assunto. Quanto
poi alla questione di incostituzionalita' l' A. rileva che essa e'
proponibile, probabilmente, sotto altra forma, cioe' partendo dall'
obbligo di cauzione che ancora permane a carico dei conservatori dei
registri immobiliari.
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| l. 15 novembre 1973, n. 734
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