| Le sentenze annotate sono collegate tra loro da una vicenda
giudiziale particolare, nata sulla questione della assoggettabilita'
o meno al rendiconto giudiziale presso la Corte dei Conti, dei conti
tenuti dai cassieri del Senato, della Camera, della Presidenza della
Repubblica e della Corte Costituzionale. Su tale tema la Corte, negli
atti deliberativi annotati, ha stabilito il principio che tale
assoggettabilita' esiste (e cio' e' stato confermato da una sentenza
della Corte Costituzionale) in quanto, pur essendo gli organi in
questione, dotati di una specialissima autonomia contabile per motivi
di pubblica utilita', tale autonomia non puo' essere esente dalla
garanzia costituzionale della correttezza nella gestione del pubblico
denaro, in quanto tale principio deriva, appunto, dalla Costituzione.
La Corte ha altresi', stabilito il principio che il Procuratore
Generale non puo' appellare contro pronunce prese dalla Corte in una
fase prodromica del giudizio e con le quali ordinava al procuratore
medesimo di interporre l' istanza per il procedimento di resa di
conto. Infine la Corte ha statuito che, in caso di persistente
inerzia da parte del Procuratore Generale, che non ritenga sussistere
l' obbligo di presentazione del conto da parte dei contabili degli
Organi costituzionali piu' sopra enumerati, la Corte medesima in
udienza collegiale, fissata dal Presidente, puo' legittimamente
pronunciarsi sul dovere del procuratore Generale, di proporre l'
istanza. L' A. annota i sette atti deliberativi della Corte e
sostiene che trattasi di vicenda godibile piu' per i suoi lati di
fantasia giuridica, che non per una reale importanza innovativa. Fa
notare inoltre che, nel protarsi degli ordini e dei contrordini, e'
stata determinante una sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato assoggettabili al sindacato meramente contabile della
Corte dei Conti, i conti del Senato, della Camera, della Pres. Rep e
della Corte Costituzionale.
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