Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


141298
IDG811200781
81.12.00781 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a C. Conti sez. I 19 febbraio 198, nn. 2-5 C. Conti sez. riun. 21 giugno 1979 n. 218/A appello del Proc. Gen. c. decisione 21 luglio 1978 n. 89 ord. C. Conti sez. I 21 luglio 1978 n. 21
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 84-96
D15403; D16101
Le sentenze annotate sono collegate tra loro da una vicenda giudiziale particolare, nata sulla questione della assoggettabilita' o meno al rendiconto giudiziale presso la Corte dei Conti, dei conti tenuti dai cassieri del Senato, della Camera, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale. Su tale tema la Corte, negli atti deliberativi annotati, ha stabilito il principio che tale assoggettabilita' esiste (e cio' e' stato confermato da una sentenza della Corte Costituzionale) in quanto, pur essendo gli organi in questione, dotati di una specialissima autonomia contabile per motivi di pubblica utilita', tale autonomia non puo' essere esente dalla garanzia costituzionale della correttezza nella gestione del pubblico denaro, in quanto tale principio deriva, appunto, dalla Costituzione. La Corte ha altresi', stabilito il principio che il Procuratore Generale non puo' appellare contro pronunce prese dalla Corte in una fase prodromica del giudizio e con le quali ordinava al procuratore medesimo di interporre l' istanza per il procedimento di resa di conto. Infine la Corte ha statuito che, in caso di persistente inerzia da parte del Procuratore Generale, che non ritenga sussistere l' obbligo di presentazione del conto da parte dei contabili degli Organi costituzionali piu' sopra enumerati, la Corte medesima in udienza collegiale, fissata dal Presidente, puo' legittimamente pronunciarsi sul dovere del procuratore Generale, di proporre l' istanza. L' A. annota i sette atti deliberativi della Corte e sostiene che trattasi di vicenda godibile piu' per i suoi lati di fantasia giuridica, che non per una reale importanza innovativa. Fa notare inoltre che, nel protarsi degli ordini e dei contrordini, e' stata determinante una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato assoggettabili al sindacato meramente contabile della Corte dei Conti, i conti del Senato, della Camera, della Pres. Rep e della Corte Costituzionale.
Cost. 21 maggio 1975, n. 114
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati