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| IDG811200784 | |
| 81.12.00784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cons. Stato ad. plen. 21 ottobre 1980 n. 37
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| Foro it., vol. 104, an. 206 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 144-149
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| D15314; D1820
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| La sentenza annotata annulla una sentenza del TAR TO, in cui si dava
ragione alla Regione Toscana al Comune di Cecina che avevano
espropriato un' area per farvi un campeggio. La sentenza stabilisce i
seguenti principi: 1) il fatto di aver percepito l' indennita' di
espropriazione, non rende inammissibile il ricorso della parte
espropriata in quanto l' interesse permane all' ottenimento del
maggior ristoro a titolo di risarcimento di danno. 2) Non e'
necessario che nell' atto di appello si portino motivi diversi o
ulteriori da quelli gia' dedotti in primo grado: e cio' perche' i
"motivi di appello", anche se sono gli stessi nei contenuti, hanno
pero' natura processuale diversa dai "motivi di ricorso": quest'
ultimi sono cosi' chiamati perche' invocano l' illegittimita' di un
atto amministrativo ma, processualmente, sono in realta' un "petitum"
diverso dai motivi di appello. 3) Il Comune, nell' adottare una
variante al piano regolatore, deve indicare le ragioni: senza di
esse, l' atto e' viziato. 4) Nel caso che venga annullato l' atto del
Comune di variante al piano regolatore, e cadono automaticamente
anche l' approvazione regionale di tale atto e l' occupazione del
suolo anche se gia' avvenuta. L' A. annota la sentenza concordando e
riporta numerosa giurisprudenza.
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| Cons. Stato sez. IV 17 febbraio, n. 84
TAR LO 31 agosto 1976, n. 379
Cons. Stato sez IV 11 dicembre 1979, n. 1141
Cons. Stato sez. IV 17 giugno 1980, n. 91
TAR LA sez. I 21 gennaio 1976, n. 39
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