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| IDG811200785 | |
| 81.12.00785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montanari C.
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| Nota a Cons. Stato ad. plen. 10 giugno 1980 n. 25
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 150-156
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| D1422; D1220; D1421
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| La sentenza annotata ritiene fondata la questione di
costituzionalita', a proposito delle norme contenute nelle leggi
provinciali di Bolzano che prevedono la modifica dei piani
urbanistici dei Comuni, senza la preventiva audizione dei medesimi,
in quanto,secondo la sentenza cio' lederebbe il principio generale
dell' autonomia comunale. L' A. riporta numerosa giurisprudenza e
passa ad esaminare il problema dei limiti che incontra la
legislazione regionale esclusiva e sostiene che, tale limite si
sostanzia nei "principi generali dell' ordinamento giuridico", siano
essi contenuti nella Cost. oppure desumibili dalla legislazione
vigente, presa nel suo complesso. Altro limite e' quello dei principi
fondamentali e l' A. perviene alla conclusione che per principi
fondamentali devono intendersi quelli che presiedono ai vari settori
del diritto, e che sono contenuti nelle leggi principali che
regolano, appunto, tali settori. Venendo poi alla materia urbanistica
in Trentino Alto Adige, l' A. sostiene che piu' volte e' stata
sollevata la questione di costituzionalita' per la legislazione
provinciale cola' vigente: legislazione che ha lo stesso valore di
quella regionale, poiche' in tale materia, la Regione Trentino Alto
Adige, ha conferito nello statuto tale competenza all' autonomia
provinciale. L' A. conclude concordando con la sentenza e ritenendo
percio' fondata la questione di costituzionalita' nel caso in esame.
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| Cons. Stato sez. IV 22 aprile 1980, n. 415
Cons. Stato sez IV 27 maggio 1977, n. 538
TAR LA 13 marzo 1976, n. 132
TAR MO 7 febbraio 1978
Corte Cost. 26 giugno 1956, n. 6
Corte Cost. 8 luglio 1957, n. 116
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