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141302
IDG811200785
81.12.00785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari C.
Nota a Cons. Stato ad. plen. 10 giugno 1980 n. 25
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 150-156
D1422; D1220; D1421
La sentenza annotata ritiene fondata la questione di costituzionalita', a proposito delle norme contenute nelle leggi provinciali di Bolzano che prevedono la modifica dei piani urbanistici dei Comuni, senza la preventiva audizione dei medesimi, in quanto,secondo la sentenza cio' lederebbe il principio generale dell' autonomia comunale. L' A. riporta numerosa giurisprudenza e passa ad esaminare il problema dei limiti che incontra la legislazione regionale esclusiva e sostiene che, tale limite si sostanzia nei "principi generali dell' ordinamento giuridico", siano essi contenuti nella Cost. oppure desumibili dalla legislazione vigente, presa nel suo complesso. Altro limite e' quello dei principi fondamentali e l' A. perviene alla conclusione che per principi fondamentali devono intendersi quelli che presiedono ai vari settori del diritto, e che sono contenuti nelle leggi principali che regolano, appunto, tali settori. Venendo poi alla materia urbanistica in Trentino Alto Adige, l' A. sostiene che piu' volte e' stata sollevata la questione di costituzionalita' per la legislazione provinciale cola' vigente: legislazione che ha lo stesso valore di quella regionale, poiche' in tale materia, la Regione Trentino Alto Adige, ha conferito nello statuto tale competenza all' autonomia provinciale. L' A. conclude concordando con la sentenza e ritenendo percio' fondata la questione di costituzionalita' nel caso in esame.
Cons. Stato sez. IV 22 aprile 1980, n. 415 Cons. Stato sez IV 27 maggio 1977, n. 538 TAR LA 13 marzo 1976, n. 132 TAR MO 7 febbraio 1978 Corte Cost. 26 giugno 1956, n. 6 Corte Cost. 8 luglio 1957, n. 116
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