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141304
IDG811200787
81.12.00787 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo C.E.
Nota a C. Conti sez. I 18 settembre 1980, n. 86
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 167-188
D160; D16101
La sentenza afferma il principio che la responsabilita' degli amministratori pubblici si estende al danno cosidetto erariale, cioe' prodotto ai beni dello Stato e che tale danno e' quantificabile in relazione alla diminuita godibilita' dell' ambiente naturale (nella specie il Parco Nazionale). Inoltre la sentenza afferma il principio che non deve essere sospeso il giudizio contro gli amministratori quanto sia pendente l' appello contro la decisione che ha affermato la giurisdizione della Corte nel caso. Infine la sentenza, sempre con decisione senza precedenti, enumera gli organi pubblici che devono in vario modo ritenersi responsabili del danno (che nella specie era atto determinato in un miliardo) e ne divide l' ammontare tra i vari responsabili. L' A. rileva la novita' dei principi affermati e condivide l' impostazione della Corte sulla rilevanza del danno erariale; quest' ultimo secondo la sentenza (e l' A. concorda), gode di prescrizione decennale, da computarsi dalla data della conoscenza dell' evento da parte del Procuratore Generale e puo' essere denunciato anche da privati cittadini.
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