| 141304 | |
| IDG811200787 | |
| 81.12.00787 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gallo C.E.
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| Nota a C. Conti sez. I 18 settembre 1980, n. 86
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 167-188
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| D160; D16101
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| La sentenza afferma il principio che la responsabilita' degli
amministratori pubblici si estende al danno cosidetto erariale, cioe'
prodotto ai beni dello Stato e che tale danno e' quantificabile in
relazione alla diminuita godibilita' dell' ambiente naturale (nella
specie il Parco Nazionale). Inoltre la sentenza afferma il principio
che non deve essere sospeso il giudizio contro gli amministratori
quanto sia pendente l' appello contro la decisione che ha affermato
la giurisdizione della Corte nel caso. Infine la sentenza, sempre con
decisione senza precedenti, enumera gli organi pubblici che devono in
vario modo ritenersi responsabili del danno (che nella specie era
atto determinato in un miliardo) e ne divide l' ammontare tra i vari
responsabili. L' A. rileva la novita' dei principi affermati e
condivide l' impostazione della Corte sulla rilevanza del danno
erariale; quest' ultimo secondo la sentenza (e l' A. concorda), gode
di prescrizione decennale, da computarsi dalla data della conoscenza
dell' evento da parte del Procuratore Generale e puo' essere
denunciato anche da privati cittadini.
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