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141305
IDG811200788
81.12.00788 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cons. Stato sez. V 13 febbraio 1981, n. 40
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 209-213
D15314; D15316
La sentenza annotata afferma che non e' ammissibile il ricorso presentato da un' associazione di utenti di un servizio pubblico in difesa di interessi cosidetti "diffusi"; in quanto e' principio costante del diritto amministrativo che il ricorso deve essere fondato su un interesse personale ed individuale: le eccezioni a tale principio sono ammesse solo se esiste una espressa disposizione di legge. La sentenza inoltre stabilisce che l' efficacia del giudicato si estende alla generalita' dei danneggiati non ricorrenti, solo nel caso in cui l' atto amministrativo annullato sia "inscindibile" cioe' contenga in se', pur non essendo un regolamento, la caratteristica peculiare di essere rivolto alla generalita' dei cittadini (nel caso l' atto di approvazione delle tariffe telefoniche). L' A. che annota la sentenza concorda con i principi in essa espressi e ne mette in evidenza l' interessante argomentazione.
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