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141307
IDG811200790
81.12.00790 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cons. Stato sez. IV 1 luglio 1980 n. 738
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 255-267
D15314; D18672; D15313
La decisione annotata afferma che, in tema di promozioni degli alti gradi dell' Arma dei Carabinieri, e' legittimo il diniego ministeriale di approvazione della graduatoria, con motivazione contrastante con la nota di chiarimenti inviata dalla Commissione esaminatrice: e cio', anche se il Ministro non abbia pronunciato l' annullamento. La sentenza afferma inoltre che e' legittimo il provvedimento con il quale il Ministro rifiuta l' approvazione di graduatoria, per scavalcamento illegittimo di un generale di brigata da parte di un pari grado: e cio' anche se era stato annullato in sede giurisdizionale un provvedimento precedente del Ministro di approvazione di graduatoria, gia' corretta della primitiva irregolarita' (scavalcamento). L' A. riporta alcuni precedenti e rileva che le due massime risolvono in modo difforme dal giudicato di primo grado le questioni proposte.
TAR LA sez. I 30 maggio 1977, n. 909
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