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141308
IDG811200791
81.12.00791 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
nota a Cons. Stato sez. V 19 ottobre 1979, n. 599
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 274-275
D15306; D15305
La decisione annotata afferma il principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, quando la parte lo richiede, la causa deve essere trattata in pubblica udienza, pena la illegittimita' del procedimento per violazione del diritto di difesa. L' a. rileva che, in linea di principio, i provvedimenti conseguenti a giudizio di ottemperenza, sono inappellabili e che la sentenza annotata applica un orientamento meno rigoroso, giudicando appunto su ricorso contro una sentenza di tal tipo. L' A. sembra concordare con tale orientamento e sottolinea la necessita' delle pubblica udienza quando questa sia richiesta nei termini.
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