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141313
IDG811200797
81.12.00797 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Salvatore Alberto
Notazioni sulla richiesta di passaggio a tempo definito di sanitari ospedalieri a tempo pieno
nota a TAR LO 26 marzo 1980, n. 216 TAR LO 26 marzo 1980, n. 153
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 199-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969101; D7441; D18820; D18821
L' A. afferma che e' indiscutibile, al di la' di una apparente contraddittorieta' delle due sentenze in oggetto, che la volonta' di opzione espressa in un rapporto non di ruolo non puo' sic et simpliciter continuare a produrre i suoi effetti giuridici nel successivo rapporto di ruolo. Rileva tuttavia una certa indecisione della giurisprudenza amministrativa in materia di tempo pieno e di riopzione per il tempo definito del personale sanitario ospedaliero che si focalizza soprattutto nell' ambito di applicazione dell' art. 54 l. 18 aprile 1975, n. 148, che secondo l' A. e' limitata alla sussistenza di specifici presupposti. Conclude pertanto che di fronte alla richiesta del sanitario ospedaliero di riopzione per il tempo definito, qualora non ricorrano detti presupposti, dovra' trovare applicazione la disciplina prevista dall' art. 43 lett. d della legge n. 132 del 1968 e dall' art. 24 del D.P.R. n. 130 del 1969 nonche' quanto stabilito dagli accordi nazionali di lavoro per il personale ospedaliero.
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