Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


141320
IDG811200808
81.12.00808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ceniccola Raffaele
Caratteri e limiti della competenza della Commissione Tributaria Centrale e della Corte d' Appello.
nota a App. Bologna 2 agosto 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 1224-1227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21719; D21721; D2174
L' annotata sentenza offre spunto all' A. per rilevare che la nuova normativa non ha introdotto sostanziali modifiche essendo sempre attribuibili alla Commissione tributaria centrale le cognizioni attinenti, per la violazione di legge, gli errori nel giudizio di diritto e, rispetto alla competenza di merito, le questioni di estimazione complessa. Sostiene inoltre essere i poteri di detta Commissione maggiori di quelli attribuiti alla Corte di cassazione estendendosi la sua cognizione anche a quei fatti che si presentino indispensabili per la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali (escluse le questioni di estimazione semplice). Esamina infine le fattispecie piu' rilevanti in ordine alle quali e' stata affermata o esclusa detta competenza rilevando la persistente divergenza dottrinale sulla competenza (o incompetenza) della Commissione centrale in ordine alla qualificazione come operazioni speculative di vendite stipulate dal contribuente, al fine di stabilire se l e plusvalenze realizzate siano assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile.
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati