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| IDG811200808 | |
| 81.12.00808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ceniccola Raffaele
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| Caratteri e limiti della competenza della Commissione Tributaria
Centrale e della Corte d' Appello.
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| nota a App. Bologna 2 agosto 1979
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 1224-1227
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21719; D21721; D2174
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| L' annotata sentenza offre spunto all' A. per rilevare che la nuova
normativa non ha introdotto sostanziali modifiche essendo sempre
attribuibili alla Commissione tributaria centrale le cognizioni
attinenti, per la violazione di legge, gli errori nel giudizio di
diritto e, rispetto alla competenza di merito, le questioni di
estimazione complessa. Sostiene inoltre essere i poteri di detta
Commissione maggiori di quelli attribuiti alla Corte di cassazione
estendendosi la sua cognizione anche a quei fatti che si presentino
indispensabili per la corretta applicazione delle norme tributarie
sostanziali (escluse le questioni di estimazione semplice). Esamina
infine le fattispecie piu' rilevanti in ordine alle quali e' stata
affermata o esclusa detta competenza rilevando la persistente
divergenza dottrinale sulla competenza (o incompetenza) della
Commissione centrale in ordine alla qualificazione come operazioni
speculative di vendite stipulate dal contribuente, al fine di
stabilire se l e plusvalenze realizzate siano assoggettabili ad
imposta di ricchezza mobile.
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| art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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