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| IDG811200809 | |
| 81.12.00809 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Melia Giuseppina
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| Sul potere di sospensione cautelare delle commissioni tributarie
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| nota a decr. Trib. Milano 4 ottobre 1979
Comm. I grado Firenze 16 febbraio 1979
ord. Pret. Senigallia 16 maggio 1978
Comm. I grado Genova 2 novembre 1977
ord. Comm. I grado Milano 7 febbraio 1977
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| Giur. merito, an. 13 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 1238-1253
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21717; D2171; D2174
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| L' A. manifesta le proprie perplessita' sulla affermazione contenuta
nella decisione in oggetto secondo cui non rientrerebbe nei poteri
delle Commissioni tributarie emettere un provvedimento di sospensione
dell' iscrizione a ruolo conseguente all' accertamento stante la
lettera dell' art. 39 del d.p.r. 636 che sembra riservare il potere
di sospensione al solo intendente di finanza. Manifesta invece
giudizi positivi sulle altre decisioni annotate che, su posizioni
completamente opposte alla prima, sembrano tenere in giusta
considerazione la sentenza 5 marzo 1980, n. 1471, della Corte di
cassazione ove questa ha qualificato le Commissioni quali organi di
giurisdizione speciale. Su tali premesse l' A. sostiene che la
Commissione tributaria in quanto giudice (speciale) esplica una
funzione giurisdizionale, in modo pieno ed effettivo, il cui
principio fondamentale e' che la durata del processo non deve
produrre pregiudizio alle parti cosi' che la necessita' di non
vanificare tale principio impone che, laddove il contribuente
proponga istanza di sospensione, al giudice tributario sia
riconosciuto il potere di emettere provvedimenti cautelari e quindi,
ricorrendone i presupposti, sospendere la riscossione.
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| art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 39 d.p.r. 29 ottobre 1973, n. 602
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