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141321
IDG811200809
81.12.00809 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Melia Giuseppina
Sul potere di sospensione cautelare delle commissioni tributarie
nota a decr. Trib. Milano 4 ottobre 1979 Comm. I grado Firenze 16 febbraio 1979 ord. Pret. Senigallia 16 maggio 1978 Comm. I grado Genova 2 novembre 1977 ord. Comm. I grado Milano 7 febbraio 1977
Giur. merito, an. 13 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 1238-1253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21717; D2171; D2174
L' A. manifesta le proprie perplessita' sulla affermazione contenuta nella decisione in oggetto secondo cui non rientrerebbe nei poteri delle Commissioni tributarie emettere un provvedimento di sospensione dell' iscrizione a ruolo conseguente all' accertamento stante la lettera dell' art. 39 del d.p.r. 636 che sembra riservare il potere di sospensione al solo intendente di finanza. Manifesta invece giudizi positivi sulle altre decisioni annotate che, su posizioni completamente opposte alla prima, sembrano tenere in giusta considerazione la sentenza 5 marzo 1980, n. 1471, della Corte di cassazione ove questa ha qualificato le Commissioni quali organi di giurisdizione speciale. Su tali premesse l' A. sostiene che la Commissione tributaria in quanto giudice (speciale) esplica una funzione giurisdizionale, in modo pieno ed effettivo, il cui principio fondamentale e' che la durata del processo non deve produrre pregiudizio alle parti cosi' che la necessita' di non vanificare tale principio impone che, laddove il contribuente proponga istanza di sospensione, al giudice tributario sia riconosciuto il potere di emettere provvedimenti cautelari e quindi, ricorrendone i presupposti, sospendere la riscossione.
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 39 d.p.r. 29 ottobre 1973, n. 602
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