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141330
IDG811200818
81.12.00818 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Selleri Bartolomeo
La sospensione da parte del T.A.R. del diniego di ammissione agli esami di maturita'
nota a ord. TAR CM Napoli 4 luglio 1979, n. 603, n. 604, n. 605, n. 606
Trib. amm. reg., an. 8 (1981), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 177-190
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15; D15122; D15307; D15316; D120
Operata una analisi dell' operativita' dell' istituto cautelare nel suo complesso, cioe' la individuazione di quali atti possono in concreto essere sospesi, e del concetto stesso di atto negativo, l' A. manifesta sostanzialmente la propria adesione alla pronuncia di cui a commento con la quale si e' ritenuto applicabile, alla ipotesi di diniego di ammissione di uno studente agli esami di maturita', l' istituto della sospensione cautelare 0 da parte del 0T.A.R.. Rileva la difficolta' di determinare criteri strettamente oggettivi in riferimento alla locuzione "danni gravi ed irreparabili" riferito all' istituto della sospensione ed afferma che il giudizio cautelare si pone su di un piano completamente diverso rispetto al giudizio principale di merito stante la sua tendenza ad assicurare il temporaneo mantenimento dello status quo. In relazione ai notevli problemi applicativi dell' istituto auspica una chiarificazione della materia e sostiene che la previsione della cauzione, introdotta come strumento singolare dalla legge n. 166 del 1975, e' in piena sintonia con la dinamica del procedimento cautelare importante appunto una comparazione tra gli interessi pubblici e privati in conflitto.
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 8 l. 27 maggio 1975, n. 166
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