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| IDG811200818 | |
| 81.12.00818 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Selleri Bartolomeo
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| La sospensione da parte del T.A.R. del diniego di ammissione agli
esami di maturita'
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| nota a ord. TAR CM Napoli 4 luglio 1979, n. 603, n. 604, n. 605, n.
606
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| Trib. amm. reg., an. 8 (1981), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 177-190
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15; D15122; D15307; D15316; D120
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| Operata una analisi dell' operativita' dell' istituto cautelare nel
suo complesso, cioe' la individuazione di quali atti possono in
concreto essere sospesi, e del concetto stesso di atto negativo, l'
A. manifesta sostanzialmente la propria adesione alla pronuncia di
cui a commento con la quale si e' ritenuto applicabile, alla ipotesi
di diniego di ammissione di uno studente agli esami di maturita', l'
istituto della sospensione cautelare 0 da parte del 0T.A.R.. Rileva
la difficolta' di determinare criteri strettamente oggettivi in
riferimento alla locuzione "danni gravi ed irreparabili" riferito
all' istituto della sospensione ed afferma che il giudizio cautelare
si pone su di un piano completamente diverso rispetto al giudizio
principale di merito stante la sua tendenza ad assicurare il
temporaneo mantenimento dello status quo. In relazione ai notevli
problemi applicativi dell' istituto auspica una chiarificazione della
materia e sostiene che la previsione della cauzione, introdotta come
strumento singolare dalla legge n. 166 del 1975, e' in piena sintonia
con la dinamica del procedimento cautelare importante appunto una
comparazione tra gli interessi pubblici e privati in conflitto.
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| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 8 l. 27 maggio 1975, n. 166
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