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| IDG810602371 | |
| 81.06.02371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferina Federico
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| La opposizione agli atti esecutivi come rimedio ai provvedimenti del
giudice dell' esecuzione
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 9, pt. 2, pag. 392-396
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4380
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| L' A. analizza il progressivo allargamento del campo di applicazione
dell' art. 617 c.p.c., per dedurre non soltanto le irregolarita'
formali ma anche i vizi sostanziali dei singoli atti esecutivi, o la
giuridica inesistenza di provvedimenti abnormi del giudice dell'
esecuzione, emessi cioe' al di fuori dei poteri di direzione del
processo esecutivo, ovvero ritenuti inopportuni o incongrui, o ancora
viziati da errore nei motivi di fatto o di diritto posti a loro
fondamento. L' A. osserva come la giurisprudenza attribuisca, nel
processo di esecuzione, concreta rilevanza processuale alla categoria
dell' inesistenza, laddove l' assoluta carenza dei requisiti formali
essenziali all' atto renda impossibile il raggiungimento del suo
scopo tipico; in tal caso l' opposizione agli atti esecutivi sarebbe,
secondo la Suprema Corte, svincolata dal brevissimo termine di
decadenza previsto dall' art. 617 c.p.c. ed esperibile durante tutto
il corso del processo esecutivo: a tale orientamento, criticato sia
sotto il profilo formale che sostanziale, l' A. contrappone la
diversa soluzione di richiedere comunque il rispetto del termine di
cinque giorni da farsi decorrere pero' non dal compimento ma dalla
conoscenza, anche indiretta, dell' atto viziato, onerando la parte
ammessa alla impugnazione tardiva a provare la data dell' effettiva
conoscenza e la incolpevolezza del ritardo. L' ultima parte dello
studio esamina le opportunita' ed i rischi dell' applicazione
indiscriminata del rimedio offerto dall' art. 617 avverso i
provvedimenti del giudice dell' esecuzione.
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| Cass. 22 dicembre 1977, n. 5697
art. 617 c.p.c.
art. 161 c.p.c.
art. 569 comma 2 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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