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141345
IDG810602404
81.06.02404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alesse Augusta
Processo del lavoro. Autonomia del dispositivo della sentenza e limiti temporali alla sua efficacia esecutiva
Riv. dir. lav., an. 32 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 459-477
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
L' A. esamina i problemi interpretativi che scaturiscono dall' art. 431 comma 2 c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 11 agosto 1973, n. 533), in particolare dalla correlazione tra l' inciso "in pendenza del termine per il deposito della sentenza" e la previsione normativa contenuta nel precedente art. 430 seondo il quale "la sentenza deve essere deposistata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia". Premessi alcuni imprescindibili rilievi preliminari sulla natura perentoria od ordinatoria del termine di cui all' art. 430 c.p.c. e sulle caratteristiche essenziali dell' atto processuale "dispositivo" cosi' come esso si configura ex art. 431 comma 2 c.p.c. e riesaminate sinteticamente in chiave critica le molteplici soluzioni interpretative adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l' A. conclude che l' inciso del comma 2 del' art. 431 c.p.c. deve essere interpretato "in pendenza del termine occorrente in concreto al giudice per depositare a sentenza".
art. 431 comma 2 c.p.c. art. 430 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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