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141363
IDG810601602
81.06.01602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Runfola Testini Santuzza
Osservazioni sugli effetti della riconciliazione
nota a Cass. sez. I civ. 6 marzo 1979, n. 1400
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 6, pt. 1A, pag. 996-1004
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
L' A. prende spunto dalla sentenza annotata, secondo la quale i fatti anteriori alla riconciliazione intervenuta fra i coniugi prima dell' instaurazione del giudizio di separazione personale, non possono giustificare da soli una successiva pronuncia di separazione. L' A. ritiene anzitutto necessario stabilire quando si puo' parlare di riconciliazione fra i coniugi, e quando tale riconciliazione acquista rilevanza giuridica. Nota che a tal fine e' caratterizzante il ripristino della convivenza e non gia' il perdono delle colpe, mentre la semplice "convivenza materiale" e' rilevante in quanto manchi l' affectio. Dopo un cenno alla separazione di fatto, l' A. passa a trattare degli effetti della riconciliazione previsti dagli artt. 154 e 157 c.c.. Afferma poi che i fatti anteriori alla riconciliazione, intervenuti prima della proposizione della domanda di separazione non perdono la loro rilevanza per una successiva domanda di separazione, e conclude negando che fra le ipotesi regolate dagli articoli citati vi sia contraddizione.
art. 154 c.c. art. 157 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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