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141364
IDG810601603
81.06.01603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Sulla possibilita', o meno, che il giudice di rinvio applichi una legge sopravvenuta che interpreta - autenticamente - la normativa precedente in senso difforme da quello che la Corte di Cassazione aveva ritenuto esatto nel fissare il principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento
nota a App. Firenze 27 febbraio 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 6, pt. 1B, pag. 445-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42271
La sentenza annotata ha sostenuto che quando nel corso del giudizio di rinvio sopravviene una legge che espressamente svolge funzione interpretativa delle norme precedenti, il giudice di rinvio deve applicarla, qualora essa regoli ex novo il caso concreto, come ius superveniens, anche allontanandosi dal dictum della Corte suprema. L' A., che dissente da tale tesi, afferma che quando la legge sopravvenuta e' dichiaratamente interpretativa, non e' consentito attribuirle carattere innovativo. Dopo aver ipotizzato un' incostituzionalita' della legge discussa (l.8 gennaio 1979, n. 2), l' A. conclude affermando che il giudice di rinvio non era liberato dall' obbligo di osservare i principi di diritto posti dalla Corte di Cassazione.
l. 8 gennaio 1979, n. 2 art. 8 l. 20 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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