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141368
IDG810601740
81.06.01740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Alienazione della cosa assicurata, mancata comunicazione all' assicuratore e risarcibilita' del sinistro
nota a Cass. sez. I civ. 6 gennaio 1981, n. 50
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1029-1035
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D316; D30630
Secondo quanto afferma la sentenza in esame la mancata comunicazione all' assicuratore dell' avvenuta alienazione della cosa assicurata non e' causa di sospensione dell' efficacia del contratto. La continuazione del rapporto si svolge con riguardo alla sfera giuridica dell' acquirente, titolare attuale dell' interesse assicurabile. L' A. osserva che il mantenimento dell' obbligazione non svolge solo l' usuale funzione di tutelare l' assicuratore non informato di eventi successivi, ma garantisce la finalita' del trasferimento ex lege del rapporto, perche' impedisce che l' acquirente si trovi esposto in caso di sinistro all' eccezione definitiva d' inadempimento ex art. 1901 c.c.. Per quanto riguarda poi il recesso dell' acquirente, osserva l' A. che pare sia richiesta una dichiarazione di volonta' dell' acquirente per subentrare nel rapporto; nel caso di recesso dell' assicuratore il trasferimento opera ex lege e la volonta' del contraente ceduto opera solo nella direzione estintiva.
art. 1918 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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