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| IDG810601740 | |
| 81.06.01740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Partesotti Giulio
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| Alienazione della cosa assicurata, mancata comunicazione all'
assicuratore e risarcibilita' del sinistro
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| nota a Cass. sez. I civ. 6 gennaio 1981, n. 50
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1029-1035
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D316; D30630
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| Secondo quanto afferma la sentenza in esame la mancata comunicazione
all' assicuratore dell' avvenuta alienazione della cosa assicurata
non e' causa di sospensione dell' efficacia del contratto. La
continuazione del rapporto si svolge con riguardo alla sfera
giuridica dell' acquirente, titolare attuale dell' interesse
assicurabile. L' A. osserva che il mantenimento dell' obbligazione
non svolge solo l' usuale funzione di tutelare l' assicuratore non
informato di eventi successivi, ma garantisce la finalita' del
trasferimento ex lege del rapporto, perche' impedisce che l'
acquirente si trovi esposto in caso di sinistro all' eccezione
definitiva d' inadempimento ex art. 1901 c.c.. Per quanto riguarda
poi il recesso dell' acquirente, osserva l' A. che pare sia richiesta
una dichiarazione di volonta' dell' acquirente per subentrare nel
rapporto; nel caso di recesso dell' assicuratore il trasferimento
opera ex lege e la volonta' del contraente ceduto opera solo nella
direzione estintiva.
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| art. 1918 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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