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141369
IDG810601742
81.06.01742 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorenza Salvatore
Sul soggetto passivo dell' imposta doganale e sui soggetti legittimati al rimborso dell' indebito
nota a Cass. sez. I civ. 30 ottobre 1980, n. 5831
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1060-1066
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23132
Secondo l' interpretazione della Cassazione l' obbligazione tributaria sorgeva; sotto l' impero della legislazione doganale previgente, con l' attraversamento della linea doganale. Il presentatore di merce in dogana che abbia pagato un tributo non dovuto ottenendo il rilascio della bolletta doganale a proprio nome, e' legittimato all' azione di indebito per il rimborso dell' imposta indebitamente pagata. Osserva l' A. che i problemi suscettibili di essere posti sotto l' impero della vecchia legge doganale sono stati risolti dal legislatore del 1973. Stabilisce infatti l' art. 93 d.p.r. 43/73 che il rimborso puo' essere eseguito direttamente nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorche' non munito di specifico mandato, qualora i diritti di rimborsare afferiscano ad operazioni doganali da lui compiute in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati allo spedizioniere medesimo.
art. 2033 c.c. art. 5 l. 25 settembre 1940, n. 1424
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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