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141370
IDG810601744
81.06.01744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Considerazioni sulla notificazione alle persone giuridiche, e sui limiti entro i quali la Corte di Cassazione e' giudice anche del fatto allorche' si versi in tema di "errores in procedendo"
nota a Cass. sez. I civ. 3 aprile 1980, n. 2166
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1141-1148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40730; D42210
La Cassazione afferma che e' valida la notificazione eseguita ad una societa' con personalita' giuridica, nella sua sede effettiva anziche' in quella legale; la Corte conferma la giurisprudenza secondo cui vi e' nullita' della notificazione allorche' questa sia stata fatta, sebbene irritualmente, nei confronti del soggetto legittimato a contraddire; la consegna dell' atto sia stata fatta a persona ed in luogo che possono avere qualche riferimento con il destinatario. Osserva l' A. che un aspetto meritevole di attenzione della sentenza attiene alla dichiarazione di inammissibilita' della proposizione, in sede di conclusioni finali del giudizio di secondo grado, di una domanda non contenuta nell' atto di appello.
art. 145 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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