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141401
IDG810602424
81.06.02424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calcerano Luigi, Iodice Fabio
Personale docente della scuola e superamento del periodo di prova
nota a Cons. Stato sez. VI 24 ottobre 1980, n. 957 TAR LA sez. III 26 maggio 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 412-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18453; D14313
La sentenza del Consiglio di Stato, contrariamente a quella del Tribunale amministrativo del Lazio, ritiene non applicabile a l personale docente della scuola l' art. 10 comma 4 d.p.r. n. 3/1957, che prevede il superamento della prova qualora non intervenga, entro tre mesi dalla sua scadenza, una proroga o un giudizio sfavorevole. Gli AA., pur sostenendo la peculiarita' del rapporto d' impiego del personale docente, non concordano con le conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato, poiche' la Pubblica Amministrazione non ha assoluta liberta' da termini perentori. L' idoneita' didattica, infatti, non puo' che valutarsi sulla base di un insegnamento impartito ad una classe durante un anno scolastico per un periodo sufficiente, legislativamente individuato in 180 giorni. E' quindi solo al termine del terzo mese dal compimento di un anno scolastico, di cui si siano effettuati 180 giorni di servizio effettivo, che puo' logicamente verificarsi l' effetto legale del superamento favorevole della prova.
art. 10 comma 4 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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