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141403
IDG810602426
81.06.02426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Recenti sviluppi interpretativi in materia di mancata corresponsione dei ratei di tredicesima mensilita' relativi a periodi di sciopero
nota a Cass. sez. lav. 21 gennaio 1981, n. 502
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 406-411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74405; D713
Con la sentenza annotata la Cassazione afferma la legittimita' della mancata corresponsione dei ratei della tredicesima mensilita', in relazione al periodo in cui il prestatore d' opera si sia astenuto dal lavoro per sciopero, costituendo tale emolumento parte della retribuzione. Ma la ratio dell' istituto della tredicesima mensilita', osserva l' A., non consiste nel corrispettivo di una determinata quantita' di lavoro prestato, bensi' in una ricompensa per il raggiungimento di una maggiore anzianita' nell' azienda. Ci troviamo quindi in presenza di una componente straordinaria e forfettaria della retribuzione collegata all' anzianita' di servizio: lo sciopero non interrompe certamente l' anzianita', in quanto sospensione legittima ex art. 40 Cost..
art. 15 contr. coll. naz. lav. 19 aprile 1973 (operai e impiegati metalmeccanici) art. 40 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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